Procacciamento d'affari
Si ha
procacciamento d’affari quando un soggetto si obbliga, nei confronti di un altro, a prestare la propria attività al fine della conclusione di un affare senza vincolo di continuità e in assenza di qualsivoglia rapporto stabile e di limite territoriale.
L’attività del procacciatore d’affari può essere equiparata a quella del mediatore.